Credito d’imposta per gli immobili ad uso non abitativo e per gli affitti d’azienda

Credito d’imposta per contratti di locazione degli immobili necessari allo svolgimento dell’attività economica

Obiettivo

Alleviare le conseguenze economiche derivanti dal calo di fatturato e dal periodo di forzata inattività determinato dall’emergenza pandemica Covid-19

    • Soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione (imprese, enti pubblici o privati, persone fisiche o associazioni, soggetti in regime forfettario, imprenditori ed imprese agricole)
    • le strutture alberghiere e agrituristiche (a prescindere dal volume di ricavi; sono inoltre comprese coloro che svolgono l’attività alberghiera o agrituristica in modo stagionale)
    • gli enti non commerciali (compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti)
    • agenzie di viaggio e turismo e tour operator
    • imprese di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro (in questo caso le soglie scendono al 20% del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, e al 10% del canone dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda)
  • Contributi ai canoni di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, connessi all’esercizio dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, nonché all’attività istituzionale (per gli immobili degli enti non commerciali)

  • La misura prevede un credito d’imposta del 60% sui canoni di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo (30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda), versati per i mesi di marzo, aprile, maggio,  giugno, ottobre, novembre e dicembre 2020  (fino ad aprile 2021 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale), a patto che nel periodo considerato vi sia stato un calo di fatturato o di corrispettivi di almeno il 50% rispetto ai corrispondenti mesi dell’anno precedente (le imprese formate nel 2019 e quelle operanti nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi, es. sisma, alluvione, crollo strutturale, i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020, data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus, non sono tenute a farlo). Per le strutture del settore turistico, agenzie di viaggio e tour operator la misura è a prescindere dai ricavi.

    Il credito può essere utilizzato solo dopo aver corrisposto il pagamento del canone di locazione, leasing o concessione di immobili ad uso non abitativo, nelle seguenti modalità

    • in compensazione, mediante modello F24 
    • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sostenimento di spesa; in questo caso, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per il canone è stata sostenuta. E’ necessario che il canone risulti pagato nel 2020
    • come cessione del credito stesso, ad esempio istituti finanziari o al locatore (previa sua accettazione, ottenendo così uno sconto sul canone di locazione pari all’importo del credito, 60% o 30%, a seconda del tipo di affitto) 

    NB 

    • Anche immobili destinati all’uso promiscuo per l’esercizio dell’arte o della professione rientrano nell’agevolazione (al 50% del canone di locazione), a patto che il contribuente non abbia, nel medesimo comune, un altro immobile destinato esclusivamente all’esercizio dell’arte o professione.  
    • La misura è valevole solo per i leasing operativi e non per quelli finanziari

    Scadenze

    Il credito si estende fino al 30 Aprile 2021 per le strutture turistico-recettive, agenzie di viaggio ed i tour operator). Per tutte le categorie indicate, la cessione è esercitabile fino a Dicembre 2021


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  • Il credito si estende fino al 30 Aprile 2021 per le strutture turistico-recettive, agenzie di viaggio ed i tour operator). Per tutte le categorie indicate, la cessione è esercitabile fino a Dicembre 2021

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