Misure a sostegno alla patrimonializzazione – Invitalia

Interventi a favore del rafforzamento dei patrimoni delle società che effettuano aumenti di capitale 

Obiettivo 

Incrementare il grado di patrimonializzazione delle imprese italiane

    • Imprese di medie dimensioni (SpA, SAA, SRL, SRLS, società cooperative, società europee, società cooperative europee, società in concordato preventivo di continuità, con omologa già emessa), con sede in Italia, attive e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, con ricavi compresi tra i 5 (10 per accedere al Fondo Patrimonio PMI, e meno di 250 occupati) ed i 50 milioni di euro, ed una flessione degli stessi a marzo e aprile di almeno il 33% (nel caso in cui la società appartenga ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al più elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all’interno del gruppo)
    • Grandi imprese (oltre 50 milioni di fatturato)
  • Intervento di Invitalia a favore delle PMI 

    1. 1. Credito d’imposta per investitori (NON ATTIVO) => viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% a quei soggetti che effettuano conferimenti in denaro (fino a 2 milioni di euro), a una o più società che effettuano un aumento di capitale. La partecipazione riveniente dal conferimento deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023. Il credito è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno succes­sivo a quello di effettuazione dell’investi­mento, anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    2. 2. Credito d’imposta per aumenti di capitale => Alle società che, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale (50% per gli aumenti effettuati nei primi 6 mesi del 2021). Le società si impegnano a non distribuire le riserve fino al 1° gennaio 2024 ovvero al 1° gennaio 2025 nel caso di aumenti deliberati nel primo semestre 2021. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 


    Queste due misure sono cumulabili con altri aiuti ottenuti in base al quadro temporaneo sugli aiuti di stato, oppure in regime de minimis o di esenzione.

    1. 3. Sottoscrizione, da parte della stessa Invitalia, di strumenti finanziari emessi dalle aziende (“Fondo patrimonio PMI”) => solo per imprese con almeno 10 milioni di euro di ricavi e meno di 250 occupati che hanno effettuato, entro il 30 Giugno 2021, e comunque entro i limiti della dotazione del Fondo e nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nell’anno 2021, un aumento di capitale di almeno 250.000 euro. Gli strumenti finanziari emessi dalle società hanno valore minimo di 10.000 euro ciascuno, durata massima di 6 anni con possibilità di rimborsare anticipatamente decorsi tre anni dalla sottoscrizione, con tasso di 1.75% per il primo anno, 2% per il secondo e 2.50% per i restanti tre anni, e presentano un ammontare compreso tra 750.000 euro e il 12.5% dei ricavi. 


    La somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell’ammontare degli strumenti finanziari sottoscritti non può superare il maggiore valore tra 

    • il 25 per cento dell’ammontare dei ricavi previsti dalla norma (tra 5 e 50 milioni di euro);
    • il doppio dei costi del personale della società relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l’impresa non ha approvato il bilancio; 
    • il fabbisogno di liquidità della società per i diciotto mesi successivi alla concessione della misura di aiuto, come risultante da una autocertificazione del rappresentante legale.


    Il finanziamento ricevuto deve essere destinato a costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia. In nessun caso potrà essere utilizzato per il pagamento di debiti pregressi.


    È prevista una premialità del 5% ad obiettivo, in regime de minimis, se la società raggiunge uno o più dei seguenti obiettivi:

    • mantenimento dell’occupazione (al 31 Dicembre 2019) presso stabilimenti produttivi italiani fino al rimborso del finanziamento
    • investimenti per la tutela ambientale (riduzione consumi, emissioni o riqualificazione energetica degli edifici) per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data del rimborso
    • investimenti in tecnologie abilitanti dell’industria 4.0 per un importo non inferiore al 30% del valore dei titoli sottoscritti ed effettuati entro la data di rimborso

     

  • Scadenze

    L’aumento di capitale che interessa le misure deve essere decretato dopo l’entrata in vigore del DL Rilancio ed entro il primo semestre del 2021.


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  • L’aumento di capitale che interessa le misure deve essere decretato dopo l’entrata in vigore del DL Rilancio ed entro il primo semestre del 2021.

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