Transizione 5.0: ultime novità

A seguito della pubblicazione del Decreto PNRR (emanato il 2 Marzo 2024), l’esecutivo ha posto le basi per l’avviamento di una misura molto attesa, e ricompresa nella rimodulazione del Piano nazionale stesso, in un’ottica strettamente legata al concetto di efficientamento energetico nell’ambito del RePowerEU.

La bozza contenente il riferimento alla misura Transizione 5.0 ha subito alcune modificazioni, volte a garantire una sua maggiore efficacia:

  • – Va anzitutto a decadere l’obbligatorietà di un intervento avente un valore minimo di 40.000 euro per poter accedere alla sezione dedicata agli investimenti in energia rinnovabile (ricordiamo che sono possibili interventi rivolti alla costruzione di impianti in energia green, eccetto quella derivante da biomasse);

 

  • – Inoltre, per quanto riguarda il comparto dedicato al fotovoltaico, che ricordiamo gode, nell’ambito di Transizione 5.0, di un credito di imposta fortemente maggiorato (a seconda del grado di efficienza dei pannelli, si va dal 120% al 140%, a fronte di un credito base per gli altri interventi e acquisizioni che non supera il 45%) adesso detto bonus incrementato sarà applicato non più al singolo modulo, bensì all’impianto nella sua totalità;

 

  • – Ancora, adesso sarà il GSE – Gestore dei Servizi Energetici – ad effettuare l’istruttoria sulla comunicazione della valutazione energetica ex ante (che ricordiamo è presupposto fondamentale per accedere all’incentivo in quanto attesta la riduzione dei consumi conseguente all’investimento prospettato) presentati dall’impresa. A seguito di valutazione positiva, ci sarà la prenotazione automatica dell’incentivo, e dopo il completamente dell’investimento, si potrà inviare comunicazione ex post al GSE, che comunica l’effettiva realizzazione degli investimenti comunicati in precedenza (e che non dovrà più obbligatoriamente contenere l’interconnessione, anche se l’attestazione di quest’ultima rimane comunque obbligatoria);

 

  • – Il punto suddetto va a modificare, infine, anche la disciplina originaria relativa alla necessità di attendere un decreto di concessione per poter fruire del credito: a seguito della comunicazione al GSE, avvenuta al termine dell’investimento, la fruizione sarà infatti automatica.