MIMIT – Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI

Sostegno mediante contributo in conto impianti alle imprese per investimenti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica.

Obiettivo

Supportare le PMI nell’autoproduzione di energia elettrica mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici per l’autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l’installazione di sistemi di stoccaggio.

  • Le PMI regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Inoltre, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi.

    Le imprese operanti nel settore della produzione, del noleggio e della vendita di veicoli possono accedere alle agevolazioni di cui al presente solo qualora i ricavi lordi connessi all’attività svolta nell’unità produttiva oggetto di intervento derivino in misura pari ad almeno il 50% dalla produzione, dal noleggio o dalla vendita di veicoli a zero emissioni.  

    Non sono ammissibili le industrie ad alta intensità energetica (inserite nell’elenco CSEA) e le le imprese che svolgono attività incluse nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’UE (ETS).

  • Interventi ammissibili

    Sono ammissibili i programmi di investimento in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa e in correlate tecnologie digitali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici, per autoconsumo immediato, in particolare:

    1. a) l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio, o 
    2. b) l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese per l’installazione e la messa in esercizio. Per impianti mini-eolici si intendono gli impianti di piccola taglia che, grazie alle ridotte dimensioni, possono essere installati su edifici esistenti o su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole al servizio dei predetti edifici.

    Possono, altresì, essere integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dietro il contatore (behind-the-meter) dell’energia prodotta, ai fini della possibilità di autoconsumo differito, purché la componente di stoccaggio assorba almeno il 75% della sua energia dall’impianto solare fotovoltaico o mini eolico collegato direttamente, su base annua.

    I programmi di investimento devono essere supportati da una diagnosi energetica ex-ante, eseguita da soggetti qualificati, la quale definisca il profilo di consumo energetico dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento e preveda, tra gli interventi da porre in essere per la decarbonizzazione dei processi produttivi di beni e servizi, l’installazione di impianti solari fotovoltaici ovvero di impianti mini eolici. La diagnosi energetica dovrà quindi individuare la potenza dell’impianto da installare e dell’eventuale sistema di stoccaggio, nonché la capacità operativa aggiuntiva installata di energia rinnovabile, parametrati rispetto al fabbisogno energetico dell’unità produttiva.

    Gli investimenti:

    1. a) non possono prevedere contestualmente l’installazione di impianti solari fotovoltaici e minieolici, ma devono riguardare sola una delle tecnologie indicate;
    2. b) devono necessariamente prevedere la realizzazione di una diagnosi energetica, recante gli elementi indicati precedentemente. La predetta diagnosi può essere redatta da tecnici iscritti all’ordine professionale di riferimento, da EGE (Esperto in Gestione dell’Energia) accreditati UNI CEI 11339, da ESCo accreditate UNI CEI 11352 e da Auditor energetici. Qualora l’impresa risulti già in possesso di una diagnosi energetica in corso di validità, la stessa dovrà essere integrata con gli elementi propri e qualificanti del programma di investimento per il quale sono state richieste e concesse le agevolazioni di cui al presente decreto;
    3. c) possono essere eventualmente integrati e combinati con impianti e sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta, aventi le caratteristiche precedentemente indicate.  

    I programmi di investimento devono:

    1. a) riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
    2. b) essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all’esercizio dell’attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
    3. c) prevedere che l’energia prodotta sia interamente destinata all’autoconsumo dell’unità produttiva oggetto del programma di investimento. L’eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
    4. d) prevedere un ammontare di spese ammissibili non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00;
    5. e) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda.

    Spese ammissibili

    Sono ammissibili le spese che riguardano l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

    1. a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
    2. b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all’operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
    3. c) eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia prodotta con le caratteristiche esposte nella sezione degli interventi ammissibili;
    4. d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

    Le spese alle lettere a), b) e c) devono essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.

    Le spese alla lettera d), per l’esecuzione della diagnosi energetica ex ante, sono ammissibili in misura non superiore al 3% delle spese di cui alle lettere da a), b) e c).

    In caso di leasing finanziario, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Il suddetto impegno può essere assunto attraverso un’appendice contrattuale che costituisce parte integrante del contratto stesso.

    L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

  • Le agevolazioni sono concesse sotto forma di contributo in conto impianti (Regolamento GBER) nella misura massima:

    1. a) del 30% per le medie imprese, ovvero del 40% per le piccole imprese, delle spese ammissibili di cui alle lettere a) e b) connesse all’investimento per la produzione di energia mediante l’installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti mini eolici per l’autoconsumo;
    2. b) del 30% delle spese ammissibili di cui alla lettera c) per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento.
    3. c) Per le sole spese di cui alla lettera d), del presente decreto, le agevolazioni sono concesse nella misura massima del 50 % delle spese ammissibili.

    Vige il divieto di doppio finanziamento.

    Scadenza

    17 Giugno

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