Da Bruxelles arrivo l’attesa estensione dei termini di applicazione dei massimali previsti per gli aiuti di Stato dalla normativa varata in risposta all’emergenza economia seguita all’aggravarsi dell’evento pandemico.
L’esecutivo europeo ha così deciso di spostare dal 30 Giugno al 31 Dicembre 2021 la scadenza del Quadro temporaneo (anche per le misure di ricapitalizzazione), e contestualmente di aumentare i massimali contemplati dalla normativa, che passano così
- – da 100.000 a 225.000 euro per le imprese che operano nella produzione primaria di prodotti agricoli
- – da 125.000 a 270.000 euro per le imprese che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura
- – da 800.000 a 1.800.000 euro per tutte le altre imprese
Tali aiuti possono combinarsi con i massimali in de minimis (25.000 euro per le imprese agricole, 30.000 per pesca ed acquacoltura, 200.000 per tutte le altre) nell’arco di tre esercizi finanziari.
Inoltre, per le imprese che hanno registrato perdite nell’ammontare del 30% rispetto ai ricavi 2019, adesso lo Stato può contribuire, per quanto riguarda i costi fissi non coperti da entrate, fino a 10 milioni di euro (in precedenza 3 milioni);
Infine, la Commissione ha elaborato altre due modifiche al Quadro
- – gli Stati possono ora convertire gli strumenti rimborsabili concessi nell’ambito del Quadro (garanzie, prestiti o anticipi rimborsabili) in sovvenzioni dirette entro il termine del 31 Dicembre 2022;
– viene prorogata al 31 Dicembre 2021 l’esclusione temporanea di tutti i paesi dall’elenco dei Paesi “con rischi assicurabili sul mercato”.