Accordi per l’innovazione

Le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria, possono presentare progetti con Organismi di ricerca riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di questi tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione 2014 – 2020 “Orizzonte 2020”.

Le varie tecnologie identificate sono:

  • -Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)
  • -Nanotecnologie
  • -Materiali avanzati
  • -Biotecnologie
  • -Fabbricazione e trasformazione avanzate
  • -Spazio
  • -Tecnologie volte a realizzare gli obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020

Le spese e i costi ammissibili per i progetti di ricerca e sviluppo non possono essere inferiori ai 5 milioni di euro e non superiori ai 40 milioni di euro inoltre i progetti non possono avere una durata superiore ai 36 mesi e devono essere avviati successivamente alla presentazione della proposta progettuale al Ministero dello sviluppo economico.

Per attivare la procedura negoziale diretta alla definizione dell’Accordo per l’innovazione bisogna che i soggetti proponenti presentino al Ministero dello sviluppo economico una proposta progettuale contenente almeno i seguenti elementi:

  • -la denominazione e la dimensione di ciascun soggetto proponente, nonché una descrizione del profilo aziendale, con particolare riferimento alla struttura tecnico-organizzativa e alla presenza in ambito nazionale e internazionale
  • -il piano strategico industriale aggiornato

  • -la descrizione di ciascun progetto,
    con indicazione dei relativi obiettivi, delle date di inizio e fine, delle unità produttive coinvolte  e  dei costi previsti

  • -la tipologia e l’importo dell’aiuto richiesto per la realizzazione di ciascun progetto

Ricevuta la proposta progettuale, il Ministero dello sviluppo economico provvederà ad avviare la fase di interlocuzione con le regioni e le province autonome e a valutare la validità strategica dell’iniziativa proposta analizzando vari elementi.

In caso di esito positivo delle valutazioni si procede alla definizione dell’Accordo per l’innovazione. Successivamente alla stipula dell’accordo, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.

Le agevolazioni sono le seguenti:

  • -un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)

  • -un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20 per cento dei costi e delle spese ammissibili (a cui si può aggiungere una quota variabile definita in relazione alle risorse finanziarie regionali disponibili)

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