- La Legge di Bilancio 2018 ha approvato il credito d’imposta sul 50% dei costi di consulenza sostenuti per la quotazione in Borsa delle PMI fino al 31 dicembre 2020, con una misura di complessivi Euro 80 milioni nel triennio 2019-2021, per un importo massimo di 500.000 Euro ad azienda.
- La manovra si pone a completamento del pacchetto di incentivi “Finanza per la crescita” che prevede misure per agevolare l’accesso delle imprese alla finanza, promuovere un ambiente più favorevole agli investimenti produttivi e incentivare la capitalizzazione delle imprese. Relativamente ai mercati di quotazione target, la norma si riferisce sia ai mercati regolamentati che non regolamentati, come AIM Italia o Euronext growth. Sulla base della definizione UE, che prevede un fatturato annuo compreso tra 2 e 50 milioni di Euro, ad oggi è prevedibile il maggiore impatto della manovra su AIM Italia.
- Tra le principali spese ammissibili al credito d’imposta sono:
– attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
– attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società’ all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
– attività’ finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
– attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
- L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, i soggetti beneficiari inoltreranno, in via telematica, all’indirizzo di posta elettronica certificata (dgpicpmi.div05@pec.mise.gov.it), nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell’anno in cui e’ stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell’anno successivo, un’apposita istanza.
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