Decreto sostegni bis

Con l’approvazione da parte del Senato del testo redatto dall’esecutivo ed approvato in prima istanza a Montecitorio, sono operative le misure concepite, nel quadro del decreto c.d. Sostegni bis, a supporto del tessuto socioeconomico prostrato dall’evento Covid-19.

Nel dettaglio, l’elaborato del Governo prevede una ripartizione dell’azione suddivisa in vari ambiti

1. Sostegno alle imprese, all’economia e abbattimento dei costi fissi:

– Per il sostegno alle imprese, il decreto propone tre diverse tipologie di contributo

• Contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del decreto stesso e, inoltre, presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al precedente DL Sostegni: tale contributo è automatico, ed ammonta al 100% del contributo già riconosciuto;

• Contributo a fondo perduto alternativo, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo è alternativo al primo, ma nel caso in cui sia stata fatta richiesta per quest’ultimo, i richiedenti potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del comma 5 art.1 del DL Sostegni bis. La soglia percentuale del contributo dipende da due fattori: l’eventuale richiesta del contributo di cui al punto precedente, e la diminuzione del fatturato nel periodo compreso tra il 1 Aprile 2020 ed il 31 Marzo 2021, ma per tutti il limite è fissato in 150.000 euro massimi di contributo.

• Contributo legato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

– Per l’abbattimento dei costi fissi, sono previsti

• Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (per i mesi da Gennaio a Maggio 2021; Luglio per imprese del settore alberghiero e turistico, agenzie di viaggio e tour operator), a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019. L’esenzione riguarda anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio.

• Fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari

• Incremento del Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese (link, Fondo 394) (1.6 miliardi)

• Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, al fine di favorire la continuità delle attività economiche per le quali sia stata disposta (tramite il DL Cura Italia), nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis, la chiusura per un periodo complessivo di almeno cento giorni. Nel fondo è prevista una dotazione (di 50 milioni di euro per l’anno 2021) al fine di provvedere al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19, delle fiere nonché al ristoro dei soggetti erogatori di servizi di logistica e trasporto e di allestimento che abbiano una quota superiore al 51% dei ricavi derivante da attività riguardanti fiere e congressi.

• Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore (60 milioni)

2. Misure per l’accesso al credito e alla liquidità per le imprese

• Prorogato il termine delle misure di sostegno (prestiti) alle PMI, limitatamente alla sola quota capitale ove applicabile, fino al 31 Dicembre 2021;

• Proroga degli incentivi per le società benefit al 31 Dicembre 2021;

• Possibilità (per il solo 2021) per soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di usufruire in unica soluzione del sostegno previsto dal credito d’imposta beni strumentali nuovi;

• Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021: la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall’importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

3. Misure in materia di tutela del lavoro

• Cassa integrazione guadagni straordinaria: ai datori di lavoro di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è riconosciuto, nel limite di spesa di 351 milioni di euro per l’anno 2021, un trattamento straordinario di integrazione salariale in deroga agli articoli 4, 5, 12 e 22 del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, per un massimo di tredici settimane fruibili fino al 31 dicembre 2021;

• Cassa integrazione senza contributo addizionale: I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.

• Contratto di rioccupazione: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Previsto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua

4. Misure per enti territoriali

• Incremento del Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali