DL Sostegno approvato in CdM

Il nuovo esecutivo Draghi ha finalmente approvato il nuovo Decreto Legge a sostegno del Paese e del sistema imprenditoriale italiano, gravemente colpiti dagli effetti conseguenti l’evento pandemico che da oltre un anno sta funestando il mondo intero. 

Il DL, che assume il nome di “Sostegno” (in luogo del previsto “Ristori 5”), rappresenta dunque il proseguimento dell’impegno dello Stato in materia di erogazione di aiuti ed adozione di misure di varia natura, anche considerato che, da un punto di vista delle risorse, è impostato sulla base della scostamento di bilancio già approvato dal Parlamento, necessario al fine di reperire le risorse ulteriori destinate alla copertura del fabbisogno emergenziale, che andava ad aumentare il deficit dell’1.5% (per un valore di circa 32 miliardi di euro). 

Tenuto presente, dunque, che le capacità economico-finanziarie richieste da un impegno così gravoso erano già state predefinite, il nuovo Governo ha avuto il compito di mettere nero su bianco le misure necessarie a dare piena concretezza al piano di sostegno.

Vediamo, nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che avverrà a breve e darà piena operatività al DL) nel dettaglio le principali misure economiche.

 

  • I. Sostegno alle imprese e all’economia

 

  • – Contributi a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione, o producono reddito agrario => Viene concesso a patto che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 sia inferiore almeno del 30% ai valori registrati nel 2019, a soggetti titolari di reddito agrario (art. 32 TUIR), nonché a quelli con ricavi di cui all’articolo  85, comma 1, lett. a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR, non superiori a 10 milioni nel secondo periodo d’imposta antecedente quello d’entrata in vigore del DL stesso. L’ammontare del contributo viene determinato applicando le seguenti percentuali al differenziale tra i fatturati dei due anni:
  1. a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a centomila euro; 
  2. b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro; 
  3. c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro; 
  4. d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro; 
  5. e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

 

Gli importi non possono essere inferiori a 1.000 euro (persone fisiche) o 2.000 euro (per le persone diverse da quelle fisiche), né superiori a 150.000 euro a beneficiario.

 

  • – Per il sostegno alle attività d’impresa di specifici settori, sono previsti:

 

 

  • – Misure di sostegno ai Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici;
  • – La proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione fino al 30 aprile 2021.
  • – Fondo autonomi e professionisti => rifinanziato per 1.5 miliardi del Fondo rivolto a lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata, che assicura (secondo le previsioni dell’Agenzia delle Entrate) un bonus di 1000 euro a chi soddisfa i requisiti seguenti:

 

  • – possesso della Partita Iva da almeno 3 anni;
  • – reddito annuo fino a 50 mila euro;
  • – posizione contributiva regolare;
  • – calo di fatturato almeno del 33% nel 2020 rispetto all’anno precedente (la riduzione di fatturato deve essere la conseguenza delle misure restrittive anti-Covid imposte dal governo).

 

  • II. Disposizioni fiscali

 

  • – Cancellazione cartelle esattoriali => riguardanti debiti fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, 
    • – delle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro; 
    • – e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno conseguito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi fino a 30.000 euro.

Un decreto del MEF da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL stabilirà modalità e date dell’annullamento.

  • – Sospensione della riscossione dei debiti => riguardanti tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e sospensione dei relativi termini di prescrizione, fino all’emanazione del suddetto decreto del MEF.

 

  • III. Lavoro e contrasto alla povertà

  • – Blocco dei licenziamenti fino al 30 giugno 2021;
  • – Proroga delle misure di integrazione salariale e della CIG => i datori di lavoro privati che sospendono o riducano l’attività lavorativa a causa del Covid, possono presentare domanda di concessione, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto

 

 

  • O del trattamento ordinario di integrazione salariale della durata massima di tredici settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021; 
  • O di trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una durata massima di ventotto settimane nel periodo tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2021

 

 

  • – Rifinanziamento, per 400 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione;

 

    • – Indennità lavoratori stagionali, a tempo determinato, del settore dello spettacolo e sportivi => contributo di 2.400 euro per i lavoratori stagionali e a tempo determinato e di importo variabile tra i 1.200 e i 3.600 euro per i lavoratori sportivi;
    • – Disposizioni in materia di Reddito di Cittadinanza => Qualora il percettore del reddito stipuli uno o più contratti di lavoro subordinato a termine, che aumenti fino a 10.000 euro annui il valore del reddito familiare, il sostegno è sospeso per il periodo di attività in questione, fino ad un massimo di 6 mesi;
    • – Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza (REM) => rinnovo, per ulteriori tre mensilità (Marzo, Aprile e Maggio 2021), del REM per i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore ad una soglia pari all’ammontare di cui all’arti. 82, comma 5 del DL 34, del 2020 (soglia incrementata, per i nuclei che vivono in abitazione locata, di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione; assenza dal nucleo di componenti che percepiscano o abbiano percepito sostegni di cui all’articolo 10 del DL (indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori intermittenti, autonomi senza P. IVA che titolari di contratti di lavori occasionali, incaricati di vendite a domicilio, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche), possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a), c) e d), 2-bis e 3, lettere a), b) e c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020. Il requisito di cui al comma 2, lettera c), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 è riferito all’anno 2020;

 

  • – Incremento di 100 milioni di euro del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore;
  • – proroga degli interventi per i lavoratori in condizioni di fragilità.

 

 

  • IV. Interventi settoriali

 

 

  • – Rifinanziamento dei fondi previsti dalla legislazione in vigore per cultura, spettacolo, cinema e audiovisivo;

 

    • – Sostegno dedicato alle imprese del settore fieristico => incremento della dotazione del Fondo per la promozione integrata, destinato alla concessione, agli enti fieristici italiani, di contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti e non coperti da utili, ovvero misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni. Inoltre, viene istituito un Fondo con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di fiere e congressi;

 

  • – Sostegno alle grandi imprese => istituzione di un Fondo da 200 milioni di euro, presso il Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno alle grandi imprese in crisi a causa della pandemia, con l’esclusione di quelle del settore bancario e assicurativo;
  • – Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica => istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un Fondo da 200 milioni di euro per l’anno 2021, da ripartire tra Regioni e Province autonome sulla base della proposta dagli stessi enti, da destinare al sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite, incluse le attività commerciale o di ristorazione operanti nei centri storici e le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati;
  • – Incremento di 150 milioni di euro, per l’anno 2021, del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura.