LEGGE DI BILANCIO 2025

Dopo il primo voto positivo giunto a Montecitorio il 20 Dicembre scorso, la legge di bilancio 2025 è stata approvata definitivamente dal Senato il 28/12/2024, come da prassi normativa prevista. 

La nuova finanziaria vale circa 30 miliardi di euro, ed interviene in molteplici ambiti, come di consueto (tassazione, cuneo fiscale, immobili e incentivi alle imprese).

Particolarmente attese erano le misure a sostegno delle famiglie e dell’imprenditoria, in un contesto, italiano ed europeo, particolarmente difficile viste le numerose incertezze che gravano sugli operatori e sui singoli. Inoltre, è presente la proroga per a ZES unica, credito d’imposta la cui previsione per una sola annualità aveva sollevato più di qualche dubbio tra gli addetti ai lavori, considerato anche il ridotto lasso di tempo messo a disposizione dal Governo.

 

TASSAZIONE E CUNEO FISCALE

Scaglioni IRPEF:

Vengono confermati i 3 scaglioni per l’IRPEF segmentati come segue con le relative aliquote:

  1. a) fino a 28.000 euro: 23%; 
  2. b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro: 35%; 
  3. c) oltre 50.000 euro: 43%.

Inoltre, la detrazione base prevista per i redditi di lavoro dipendente non superiori a 15.000 euro passa da 1.880 euro a 1.995 euro.

Trattamento integrativo:

Il trattamento integrativo viene modulato in 3 ipotesi:

  • – ipotesi 1: per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (con esclusione di quelli di pensione e alcuni assimilati) sia di importo superiore a quello della detrazione per lavoro diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno è previsto un trattamento integrativo, pari a 1.200 euro.
  • – Ipotesi 2: sempre per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma risultante da una percentuale applicata al reddito di lavoro dipendente:
  1. a) Per un reddito di lavoro dipendente non superiore a 8.500 euro: 7,1%;
  2. b) Per un reddito di lavoro dipendente superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro: 5,3%;
  3. c) Per un reddito di lavoro dipendente superiore a 15.000 euro: 4,8%.
  • – Ipotesi 3: per i titolari di reddito di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda pari a: 
  1. a) se l’ammontare del reddito complessivo compreso tra 20.000 e 32.000 euro: 1.000 euro;
  2. b) se l’ammontare del reddito complessivo è compreso tra 32.000 e 40.000 euro: al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro.

Detrazioni IRPEF per i redditi superiori a 75.000 euro:

Per i redditi superiori a 75.000 euro, gli oneri e le spese per le quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda sono ammessi in detrazione fino a un ammontare dato dal prodotto tra un importo base e dei coefficienti in corrispondenza del numero di figli fiscalmente a carico. Le spese sanitarie e dei mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 sono escluse dal tetto della revisione delle detrazioni, così come anche gli investimenti in start-up e Pmi innovative.

Adeguamento delle addizionali regionali e comunali all’ IRPEF:

Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e i Comuni possono per gli anni d’imposta 2025, 2026 e 2027, possono prevedere aliquote delle addizionali regionali differenziate sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF con la precedente articolazione in quattro scaglioni.

Regime forfettario:

La soglia di reddito da lavoro dipendente (o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente) che preclude il regime forfetario passa a 35.000 euro. Inoltre, il regime forfetario non è applicabile se, nell’anno precedente, sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, eccedenti l’importo di 30.000,00 euro (35.000 euro solo per il 2025 riferendosi a quelli percepiti nel 2024). La soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato. 

Web tax:

Per la web tax è stato previsto che saranno soggetti passivi dell’imposta tutti i soggetti esercenti attività di impresa che realizzano ricavi derivanti dai servizi digitali (vige sempre la soglia minima di 750 milioni di euro). Viene introdotto l’obbligo di versamento, entro il 30 novembre, di un acconto pari al 30% dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’anno solare precedente (determinata applicando il 3% sull’ammontare dei ricavi tassabili). Il versamento del saldo deve essere effettuato entro il 16 maggio.

Tassazione di criptoattività:

Mentre, per le crypto, l’aliquota rimane al 26% per poi passare invece dal 2026 al 33% ed eliminando la soglia di esenzione pari a 2.000 euro.

Rivalutazione terreni e partecipazioni:

Possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, purché, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si versi un’imposta sostitutiva del 18%.  Analogamente, entro il 30 novembre di ciascun anno, i contribuenti possano optare mediante pagamento di un’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio dello stesso anno.

Fringe Benefit:

Per il 2025, 2026 e 2027 viene alzata la soglia di non imponibilità dei fringe benefit. La soglia è pertanto ora pari a:

  • – 1.000 euro per tutti i dipendenti;
  • – 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico.

IMMOBILI

Recupero edilizio:

È introdotto un regime transitorio che prevede per i proprietari (o per i titolari di diritti reali) che adibiscono l’unità ad abitazione principale:

  • – Un’ aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, massimo di spesa di 96.000 euro;
  • – Un’ aliquota del 36% per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, massimo di spesa 96.000 euro.

Per tutti gli interventi eseguiti su unità immobiliari diverse dall’abitazione principale valgono invece le seguenti aliquote:

  • – 36% per le spese sostenute nel 2025;
  • – 30% per le spese sostenute nel 2026 e 2027.

 

Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) / Interventi di riqualificazione energetica (ecobonus):

Sono prorogati nelle seguenti misure:

  • – per le abitazioni principali l’aliquota del 50% per le spese sostenute nel 2025, 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;
  • – per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025, 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

 

AGEVOLAZIONI

IRES premiale:

È prevista un’aliquota ridotta della quale occorre anzitutto accantonare ad apposita riserva almeno l’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2024. Un ammontare non inferiore al 30% dei suddetti utili accantonati, e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023, deve essere destinata a investimenti relativi all’acquisto, anche mediante leasing, di beni strumentali nuovi (beni materiali e immateriali 4.0, beni oggetto del credito d’imposta transizione 5.0).

Gli investimenti devono essere di almeno 20.000,00 euro e devono essere realizzati a decorrere dall’1.1.2025 sino alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 (il 31.10.2026, per le società il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare).

Viene inoltre richiesto che nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024:

  • – il numero di ULA non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024);
  • – siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano un incremento occupazionale in misura pari almeno all’1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2024 e, comunque, in misura non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

È inoltre previsto che l’impresa non deve aver fatto ricorso, nell’esercizio in corso al 31.12.2024 o in quello successivo (quindi nel 2024 o 2025), all’istituto della cassa integrazione guadagni.

 

Credito d’imposta per investimenti 4.0:

È abrogato per il 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0. Per il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali 4.0 effettuati dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (o nel termine del 30.6.2026) è prevista l’introduzione di un tetto massimo di spesa pari a 2,2 miliardi di euro, con necessità di presentare apposite comunicazioni al GSE. Vige l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

Credito d’imposta transizione 5.0:

Il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente.

Viene alzata l’aliquota del primo scaglione fino a 10 milioni di euro riducendo quindi gli scaglioni da tre a due.

Il credito d’imposta è quindi pari al:

  • – 35%, per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro;
  • – 5%, per la quota di investimenti da 10 a 50 milioni di euro.

 

Con riferimento agli impianti fotovoltaici:

 

  • – viene incrementato al 130% del costo per i moduli fotovoltaici con efficienza di modulo almeno pari al 21,5%;
  • – viene incrementata la base di calcolo, dal 120% al 140% del costo, per i moduli fotovoltaici con celle con efficienza di cella almeno pari al 23,5%;
  • – viene incrementata la base di calcolo, dal 140% al 150%, del costo per i moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem con efficienza di cella almeno pari al 24%.

Viene consentita la cumulabilità con:

  • – il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno (anche con l’agevolazione per il settore agricolo) e nelle ZLS;
  • – altre agevolazioni finanziate con risorse da fonti europee, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione.

Tali modifiche si applicano retroattivamente anche per gli investimenti effettuati dall’1.1.2024.

 

Super deduzione nuove assunzioni:

Viene prorogata per il 2025, 2026 e 2027 della super deduzione per le nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato.

 

Credito d’imposta per la quotazione delle PMI:

Il credito d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI viene prorogato fino al 31.12.2027.

I limiti di spesa sono pari a 6 milioni di euro per l’anno 2025 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

 

Nuova Sabatini:

Viene rifinanziata fino al 2029.

 

Credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno:

Il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno viene riconfermato nel 2025. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dall’1.1.2025 al 15.11.2025. La procedura per l’accesso è la medesima a quella dell’agevolazione 2024 per l’ottenimento del credito, ma:

  • – l’ammontare delle spese ammissibili che prevedono di sostenere va comunicato all’Agenzia delle Entrate dal 31.3.2025 al 30.5.2025;
  • – inviare dal 18.11.2025 al 2.12.2025 (sempre all’Agenzia delle Entrate) una comunicazione integrativa riguardante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15.11.2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria presentata.

 

Credito d’imposta ZES unica Mezzogiorno per il settore agricolo:

Confermata anche per il 2025, stesse tempistiche di quella non agricola.

 

Sport bonus

Per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, si applica, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, anche per l’anno 2025, un credito d’imposta nel limite complessivo di 10 milioni di euro (in tre quote annuali di pari importo, in compensazione, mediante il modello F24).

 

Credito d’imposta ristrutturazione alberghi:

Viene prorogato dal 31.12.2024 al 31.10.2025 il termine ultimo per la conclusione degli interventi agevolati.

A seguito delle modifiche apportate, è quindi riconosciuto agli operatori turistico-ricettivi un credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute per gli interventi realizzati dal 7.11.2021 e fino al 31.10.2025. Analoga proroga è prevista ai fini del relativo contributo a fondo perduto.